|
COSTITUZIONE E SEDE
ART.1
(Art.2 Statuto) - COSTITUZIONE DELLE SEZIONI
Una
Sezione della FIDAPA può essere costituita quando vi
siano almeno 15 aspiranti socie, residenti nello stesso Comune
o comprensorio geografico preferibilmente su iniziativa di una
o più socie di altra Sezione; quest'ultima diventa la
Sezione Madrina, nella persona della sua Presidente pro tempore
e della socia che si è attivata maggiormente per creare
la nuova Sezione.
Nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono
essere costituite più Sezioni, con criteri di suddivisione
geografica del territorio, previa autorizzazione del Comitato
di Presidenza Nazionale, su proposta del Comitato di Presidenza
Distrettuale in tal caso ogni Sezione deve essere distinta da
un proprio appellativo.
Le Sezioni che hanno sede nella stessa città sono tenute
ad effettuare insieme almeno due riunioni del Comitato di Presidenza
di Sezione una all'inizio dell'anno sociale per un'opportuna
intesa nella programmazione delle attività ed una in
chiusura per un bilancio dell'attività svolta.
Per una proficua attività concertata a favore dell'immagine
della FIDAPA sono altresì tenute ad esaminare la possibilità
di effettuare insieme:
-
la cerimonia delle candele
- almeno una delle manifestazioni aperte all'esterno.
Il
biennio di una Sezione costituita dopo il 31 marzo inizia il
10 ottobre dell'anno in corso; fino a tale data le Sezioni sono
esentate dal versamento dei contributi associativi alla Cassa
Nazionale e le socie non hanno diritto di voto.
La costituzione di una Sezione viene ratificata dal Comitato
di Presidenza Nazionale con effetto dalla data di insediamento
della Sezione stessa; in caso di mancata ratifica entro novanta
giorni della sua costituzione la Sezione viene sciolta di diritto.
Alla prima "Cerimonia delle Candele" le Sezioni di
nuova costituzione ricevono la Carta di Costituzione dalla Presidente
Nazionale o da una sua delegata.
La FIDAPA può aderire alla WBPW anche attraverso i Distretti.
TITOLO
III - LE
SOCIE
ART.2
(Art.4 Statuto) Commissioni - Comitati - Gruppi di Lavoro
Le
socie possono essere raggruppate in seno alla FIDAPA, secondo
le particolari attività svolte, in gruppi di studio a
carattere nazionale e locale. In particolare:
a)
le Commissioni nazionali sono gruppi di studio che collaborano
con gli Organi della Federazione per il migliore svolgimento
dei temi e dell'attività della Federazione nazionale
e internazionale; il Consiglio nazionale, su proposta del Consiglio
Distrettuale, nomina con provvedimento motivato, la Responsabile
nazionale e le Componenti , una per Distretto, in base alle
competenze professionali.
Le Commissioni si riuniscono almeno una volta all'anno e, comunque,
tutte le volte che la Responsabile lo ritenga opportuno. Il
mandato ha durata biennale e non è ammessa una nuova
nomina nella medesima carica. Le Responsabili di Commissione
devono trasmettere una relazione annuale alla Segreteria Nazionale
e comunicare in sede di Convegni e Congressi i risultati della
loro attività. Tutte le Commissioni entro il 31 dicembre
di ogni anno devono proporre al Comitato di
Presidenza Nazionale, temi, ricerche, convegni, seminari, rassegne,
a carattere nazionale; il Comitato di Presidenza Nazionale,
valutate le proposte, provvede a coordinare tali iniziative,
per evitare sovrapposizioni di temi e coincidenze di date e
delibera sull'eventuale realizzazione delle iniziative proposte;
di esse devono essere tempestivamente informati i Distretti
e le Sezioni interessate per le necessarie intese. L'organizzazione
e il finanziamento delle manifestazioni saranno a carico del
Distretto e della Sezione ospitante; il relativo bilancio, in
cui dovranno essere indicati
eventuali contributi e sponsorizzazioni, deve essere redatto
dalla Sezione organizzatrice e deve essere inviato alla Tesoriera
Distrettuale e Nazionale. Il Comitato di Presidenza Nazionale
può contribuire alle spese nella misura fissata dal Comitato
stesso. Le Corrispondenti di Sezione delle Commissioni Nazionali
vengono nominate dal Consiglio di Sezione, fra le Consigliere
elette dall'Assemblea di Sezione; curano l'approfondimento degli
argomenti trattati dalle Commissioni nazionali, le tematiche
nazionali ed internazionali e si avvalgono della collaborazione
di gruppi di
socie. Previe intese con le Responsabili nazionali, presentano
al Consiglio di Sezione un programma annuale e forniscono una
relazione finale sull'attività svolta, relazione da presentare
anche all'Assemblea delle Socie dove gli argomenti ed i programmi
sviluppati saranno oggetto di dibattito.
b)
Le giurie dei concorsi e delle rassegne nazionali sono costituite
da socie e ove ritenuto opportuno
-
da persone esperte nello specifico settore - che non abbiano
rapporti di parentela con le persone partecipanti; la Responsabile
nazionale e la componente distrettuale della Commissione competente
fanno parte di diritto di tali giurie.
c)
Comitati ad hoc e gruppi di lavoro per svolgere compiti particolari
con scadenza prefissata non superiore a due anni possono essere
nominati dal Consiglio Nazionale, Distrettuale e di Sezione.
ART.
3 (Arti Statuto) - SOCIE ONORARIE
Sono
Socie onorarie per tutti gli anni di permanenza nella Sezione
di appartenenza, hanno tutti i diritti e i doveri delle altre
socie ad eccezione del pagamento delle quote associative, fermo
restando l'obbligo, a carico della Sezione del versamento del
contributo alla Cassa Nazionale.
ART4
(Art.6 Statuto) - AMMISSIONE E DIMISSIONE DELLE SOCIE
Le Socie che intendono propone l'ammissione di una nuova socia
debbono presentare richiesta scritta al Comitato di Presidenza
di Sezione contenente i dati anagrafici dell'aspirante socia
e un Curriculum vitae da conservarsi nell'archivio delta Sezione
unitamente alla richiesta ed al consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi della Legge 675/96 sulla "privacy".
Le Socie presentatrici sono garanti dell'idoneità associativa
e delle qualità morali dell'aspirante socia, secondo
requisiti indicati nell'art. 4 dello Statuto. L'Assemblea di
Sezione deve essere informata tempestivamente dell'ammissione
delle nuove socie attraverso l'ordine del giorno della riunione
immediatamente successiva all'ammissione da parte del Comitato
di Presidenza di Sezione; in tale riunione e nuove socie devono
essere presentate all'Assemblea. La presentazione ufficiale
delle nuove socie deve coincidere preferibilmente con la prima
cerimonia delle candele. Le nuove socie, all'atto dell'ammissione,
devono sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dello
Statuto e del Regolamento. Fermo restando l'obbligo di pagare
la quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno
è considerata dimissionaria la Socia che non provveda
al pagamento della quota entro il trenta giugno. La socia che
intende dimettersi deve darne avviso scritto al Comitato di
Presidenza della Sezione di appartenenza entro il 31 dicembre
dell'anno sociale in corso; trascorso tale termine, è
tenuta al pagamento della quota associativa, salvo quanto previsto
dal comma precedente. A seguito delle dimissioni, il Comitato
di Presidenza di Sezione delibera la decadenza della socia,
con conseguente cancellazione dall'elenco delle socie. Le dimissioni
possono essere ritirate dalla socia entro trenta giorni dalla
loro presentazione e per una sola volta La Socia che chieda
di essere
riammessa deve seguire la procedura di ammissione prevista per
le nuove socie non possono essere riammesse le socie espulse
dall'Associazione. Una socia può dimettersi dalla propria
Sezione per iscriversi ad altra dello stesso comprensorio geografico
previo motivato consenso dei due Comitati di Presidenza.
TITOLO
IV - ORGANI DELLA FEDERAZIONE
ART. 5 (Artt. 7e 8 e 11 Statuto) Organi nazionali:
a)
La Presidente Nazionale rappresenta la Federazione, ha la firma
sociale, autorizza la Tesoriera per le spese fino a cinque milioni
di Lire, svolgo tutte le funzioni e i compiti attribuiti dallo
Statuto; è consegnataria di tutti gli atti della Federazione.
b)
la Vice Presidente Nazionale cura e coordina lo svolgimento
del tema nazionale, collabora con la Presidente Nazionale nelle
attività che le sono proprie e la sostituisce nei casi
di cui al successivo art. 6.
c)
La Past Presidente Nazionale esprime la continuità dell'Associazione
e conserva per tutto il periodo di permanenza nella FIDAPA il
titolo di Past Presidente; cura e coordina l'attività
di proselitismo e collabora con la Presidente Nazionale nei
rapporti con le Autorità e Istituzioni nazionali. Cura
altresì lo svolgimento del tema internazionale, compito
che la Past Presidente può delegare alle responsabile
della Commissione Rapporti con la Federazione Internazionale.
d)
La Segretaria Nazionale: - trasmette alle Sezioni le comunicazioni
che riguardano i programmi e le attività della Federazione
Nazionale ed Internazionale; - comunica gli ordini del giorno
delle Assemblee e dei Convegni nazionali; - redige i verbali
delle riunioni del Comitato di Presidenza, del Consiglio e dell'Assemblea
nazionale; - aggiorna gli schedari relativi ai quadri direttivi
nazionali,
distrettuali e delle Sezioni; - tiene costantemente aggiornato
l'elenco delle socie; - tiene ordinata per ordine cronologico
la raccolta delle circolari nazionali e internazionali;
e)
La Tesoriera Nazionale: - provvede alle spesa previa autorizzazione
della Presidente Nazionale fino a 5 milioni di Lire e del Comitato
di Presidenza Nazionale oltre tale limite; - appronta i bilanci
della Federazione o li sottopone al visto del Collegio dei revisori
dei Conti e ne riferisce al Comitato di Presidenza Nazionale
che provvede alla redazione definitiva per la successiva approvazione
dell'Assemblea Nazionale; - è diretta responsabile della
Cassa della Federazione; - tiene i rapporti con le tesoriere
Distrettuali e di Sezione dalle quali riceve i bilanci approvali
dalle rispettive Assemblee e vistati dai Revisori dei Conti.
- cura l'adeguamento delle operazioni contabilialla normativa
fiscale vigente.
f)
IL Consiglio Nazionale Le Presidenti Distrettuali, facenti parte
del Consiglio Nazionale, oltre alle competenze statutarie: -
riferiscono sull'attività dei Distretti al fine di elaborarne
la programmazione in maniera coordinata; - propongono le Responsabili
e le componenti delle Commissioni, dei Comitati, dei Gruppi
di lavoro e delle Giurie in rappresentanza del proprio Distretto;
- assicurano i collegamenti e le informazioni tra il Comitato
di presidenza Nazionale e le Sezioni del proprio Distretto.
ART.6
(Art. 9 Statuto) SOSTITUZIONI
Nel
caso di assenza o impedimento temporaneo la Presidente Nazionale
può farsi sostituire dalla Vice Presidente Nazionale,
previa delega alla firma degli atti. Nel caso di dimissioni
o impedimento permanente:
- la Presidente Nazionale è sostituita dalla Vice Presidente
la quale svolge, per tutto il periodo della sostituzione, tutte
le funzioni e i compiti della Presidente.
- la Vice Presidente, la Segretaria e la Tesoriera nazionali
sono sostituite da una componente del Comitato di Presidenza
scelta con delibera del Comitato stesso;
- le Presidenti distrettuali, facenti parte del Consiglio Nazionale
sono sostituite dalle Vice Presidenti distrettuali del proprio
Distretto. Le designate ricoprono la carica ad interim fino
alla scadere del mandato; alla scadenza, potranno candidarsi
per la medesima carica in quanto l'interim non costituisce anzianità.
La Past Presidente nazionale non è sostituibile in caso
di dimissioni o impedimento permanente delle componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio delle Garanti
le stesse vengono sostituite dalle prime non elette o, in mancanza,
mediante apposite elezioni da effettuarsi anche a mezzo postale
nuove componenti rivestono la funzione di supplenti; valgono
le previsioni per l'interim di cui al secondo comma nel caso
in cui le sostituzioni e le elezioni avvengano dopo il primo
anno sociale.
Nel caso di dimissioni di tre o più componenti del comitato
di Presidenza Nazionale si procede a nuove elezioni, al fine
di garantire l'attività della Federazione; vale in tal
caso, qualora le elezioni avvengano dopo il primo anno sociale
la regola dell'interim. Nel caso di dimissioni delle elette
prima dell'inizio dell'anno sociale, si procede a nuove elezioni
limitatamente alla carica rimasta scoperta. Le disposizioni
dei commi precedenti si applicano anche agli Organi Distrettuali
e di Sezione.
ART.7
(Art. 11 Statuto) - CONVOCAZIONE E AUTOCONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE
La
partecipazione alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio
Nazionale deve essere personale; le Presidenti Distrettuali,
in caso d'impedimento, sono sostituite dalle Vice Presidenti
distrettuali ed in caso di impedimento di queste ultime, da
altra componente del Comitato di Presidenza distrettuale. La
richiesta di autoconvocazione straordinaria del Consiglio Nazionale,
firmata da almeno un terzo delle componenti, deve essere inviata
alla Presidente Nazionale.
La richiesta deve contenere l'ordine del giorno e il motivo
della convocazione; la Presidente Nazionale, entro 1O giorni
dalla richiesta, deve fissare la data della riunione. Le presenti
disposizioni valgono anche per l'autoconvocazione straordinaria
del Consiglio Distrettuale e diSezione.
ART.8
(Art. 12 Statuto) - L'ASSEMBLEA NAZIONALE
Partecipano
all'Assemblea Nazionale le componenti del Consiglio Nazionale,
le Presidenti di Sezione e le delegate delle Sezioni ai sensi
dell'Art.2 comma 8 dello Statuto, secondo una lista redatta
dalla Segretaria Nazionale che deve tener conto dei dati forniti
dalla Tesoriera Nazionale in merito alla regolarità dei
versamenti effettuati alla Cassa nazionale entro il 31 marzo.
Ogni Sezione, al fine di assicurare la presenza all'Assemblea
Nazionale delle proprie delegate, può contribuire alle
relative spese - se previste nel bilancio preventivo, per un
ammontare determinato con delibera dell'Assemblea di Sezione
che si riunisce per l'elezione delle delegate stesse;
l'Assemblea di Sezione deve essere convocata almeno 30 giorni
prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale per il rinnovo
delle cariche sociali.
Ciascuna Sezione deve inviare alla Segreteria Nazionale l'elenco
delle delegate e delle supplenti sottoscritto dalla Presidente;
in tale elenco devono essere indicati gli estremi della delibera
dell'assemblea che ha provveduto alla elezione delle delegate
e delle supplenti in caso di impedimento della socia delegata,
partecipa all'Assemblea la socia supplente. Non sono ammesse
al voto le socie che non figurano in tale elenco.
In caso di impedimento, le componenti di diritto possono delegare
un'altra socia della Sezione che non può cumulare più
deleghe; tali deleghe, a pena di inammissibilità, devono
pervenire alla Commissione di verifica dei poteri, almeno il
giorno prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, anche
a mezzo fax; devono recare la firma e la copia di un documento
di riconoscimento della socia delegante.
L'Assemblea Nazionale è presieduta di diritto dalla Presidente
Nazionale la quale può conferire tale funzione alla Vice
Presidente o ad altra componente del CPN; le funzioni di Segretaria
sono svolte dalla Segretaria Nazionale o da altra componente
del CPN scelta dalla Presidente Nazionale. La Presidente dell'Assemblea
decide i tempi da assegnare ad ogni intervento e attribuisce
ad una delle socie presenti la funzione di controllare il rispetto
dei tempi assegnati. Se vengono presentati all'approvazione
dell'Assemblea provvedimenti articolati, possono essere proposti
degli emendamenti e/o articoli aggiuntivi, firmati da almeno
30 socie aventi diritto di voto; gli emendamenti e gli articoli
aggiuntivi devono pervenire alla Presidente dell'Assemblea non
oltre l'apertura dei lavori assembleari per il necessario esame.
La Presidente acquisisce sugli emendamenti e sugli articoli
aggiuntivi il parete non vincolante della Commissione Legislazione
a tal fine la Presidente dell'Assemblea ha facoltà di
sospendere i lavori assembleari. Prima della votazione di ciascun
emendamento o articolo aggiuntivo la Presidente legge all'Assemblea
il parere espresso dalla Commissione. Gli emendamenti sono votati
prima dell'articolo a cui si riferiscono mentre gli articoli
aggiuntivi sono votati dopo l'articolo a cui si riferiscono;
qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno
stesso testo, sono posti al voto prima gli emendamenti soppressivi
poi - eventualmente - gli altri.
L'Assemblea delibera solo sulle materie indicate nell'ordine
del giorno; ogni socia può presentare prima
dell'inizio dell'assemblea una mozione per richiedere l'inserimento
di ulteriori argomenti nell'ordine del giorno. Possono essere
anche presentate mozioni d'ordine.
L'Assemblea approva o respinge la mozione; non potrà
comunque deliberare sull'argomento eventualmente inserito nell'ordine
del giorno. Le disposizioni dei commi precedenti valgono ancheper
l'Assemblea Distrettuale.
ART.
9 (Art. 12 Statuto) - LE CANDIDATURE
Le socie che intendano candidarsi per le cariche nazionali devono
inviare alle Sezioni esistenti sul territorio nazionale una
dichiarazione in cui sia specificata la carica per la quale
intendono candidarsi accompagnata dal proprio curriculum vitae;
copia di tale documentazione deve essere inviata alla Presidente
Nazionale e alla Responsabile della Commissione legislazione
nella sede nazionale sita in Via Piemonte, 32 00187- Roma.
Analoga procedura deve essere seguita per le candidature alle
cariche distrettuali; in tal caso le dichiarazioni devono essere
inviate alle Sezioni del Distretto.
Le Sezioni, previa delibera assembleare, inviano alla Presidente
Nazionale ed alla Responsabile delta Commissione Legislazione
al predetto indirizzo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
il proprio consenso ad una candidata per ogni carica nazionale;
i termini per tali adempimenti vengono stabiliti di volta in
volta con circolare della Segreteria Nazionale. La Commissione
legislazione, alla presenza della Presidente Nazionale, controlla
la regolarità delle candidature e le relative segnalazioni,
sulla base dei requisiti che devono essere posseduti dalle candidate
e della percentuale di segnalazione richiesta dallo Statuto.
Gli esiti del controllo vengono comunicati alla Presidente Nazionale
che redige l'elenco delle candidate; la Segreteria Nazionale
lo invia alle Sezioni almeno trenta giorni prima della data
fissata per le elezioni.
La Responsabile della Commissione Legislazione conserva la documentazione
relativa alle candidature e la consegna alla Presidente Nazionale
quando le operazioni di voto a livello distrettuale e Nazionale
si sono concluse.
ART.10
(Art.12 Statuto) - LO STATUTO
Le
elezioni nazionali devono tenersi successivamente a quelle distrettuali
e di Sezione. La Commissione elettorale è formata da
componenti della Commissione legislazione ed è presieduta
dalla Responsabile delta Commissione stessa; in caso di impedimento
o perché candidata, la Commissione è presieduta
da un'altra componente delta Commissione Legislazione, scelta
al suo interno.
La Presidente della Commissione elettorale nomina una Segretaria
per le operazioni di verbalizzazione e due scrutatrici; la Commissione
elettorale si insedia il primo giorno dei lavori del Congresso
per procedere subito alla verifica dei poteri.
In base alla lista fornita dalla Segretaria nazionale:
a)
verifica l'identità delle elettrici di cui all'Art.12
dello Statuto mediante produzione di idoneo documento di riconoscimento;
b)
controlla la validità delle deleghe che devono essere
conformi a quanto previsto dall'art.8 commi 4 e 5 del presente
Regolamento;
c)
aggiorna la lista delle delegate, divise per Sezione, lista
che farà parte integrante del verbale delle elezioni
d)
redige il verbale delle elezioni nell'apposito registro dei
verbali tenuto dalla Segreteria nazionale; Il giorno delle elezioni
per il rinnovo delle cariche sociali stabilito dalla convocazione
dell'Assemblea Nazionale, la Commissione elettorale assume i
pieni poteri fino alla proclamazione delle elette. Tutta la
documentazione relativa alle operazioni elettorali deve essere
conservata presso la Segreteria Nazionale fino a quando non
è scaduto il tempo per la presentazione di eventuali
ricorsi elettorali ai sensi del successivo Art.11 e per tutto
il tempo necessario al toro esame.
ART.11
(Art.12 Statuto) - RICORSI ELETTORALI
I ricorsi elettorali possono essere presentati per denunciare
motivi di incompatibilità o di ineleggibilità:
a)
motivo di incompatibilità è l'elezione di una
socia che già ricopre una carica elettiva all'interno
della Federazione o la carica di Presidente in altre associazioni
aventi finalità simili
b)
sono motivi di ineleggibilità:
-
la mancanza dei requisiti richiesti per le candidature
- l'avere subito sanzioni disciplinari
- le irregolarità commesse in sede elettorale.
I
ricorsi in materia elettorale devono essere presentati, a pena
di decadenza, entro 15 giorni dalla data delle elezioni - mediante
piego raccomandato con avviso di ricevimento - al Collegio delle
Garanti che decide con delibera in prima e unica istanza entro
30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, previo parere
non vincolante della Commissione legislazione; ai fini della
tempestività del ricorso fa fede la data del timbro postale
sul piego raccomandato. La decisione va comunicata alla socia
ricorrente e agli organismi interessati.
ART.12
(Art 14 Statuto) - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NAZIONALE
Le componenti del Collegio debbono essere socie da almeno 6
anni ed avere ricoperto significativi moli direttivi nella Federazione.
Assume le funzioni di coordinatrice la componente che ha ottenuto
più voti nella tornata elettorale; a quest'ultima va
indirizzata tutta la corrispondenza relativa all'attività
del Collegio stesso presso la Sede nazionale di Via Piemonte,
32.
I doveri del Collegio sindacale sono quelli previsti dall'Art.2403
del codice civile, in particolare:
a
)controlla l'amministrazione del patrimonio della Federazione;
b) accerta la regolare tenuta della contabilità della
Federazione;
c) controlla la corrispondenza del bilancio alle risultanze
delle scritture contabili ed ai relativi documenti giustificativi.
A
tal fine il collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno,
prima dell'approvazione del bilancio consuntivo della Federazione;
il Collegio può comunque effettuare in qualunque momento
atti di ispezione e controllo della gestione contabile ivi compresa
la verifica di cassa.
A tal fine il Collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno,
prima dell'approvazione del bilancio consuntivo della Federazione;
il Collegio può comunque effettuare in qualunque momento
atti di ispezione e controllo della gestione contabile ivi A
richiesta del Collegio, la Tesoriera deve mettere a disposizione
tutti gli atti concernenti la contabilità relativa alla
gestione della Federazione, atti che devono essere tenuti presso
la sede nazionale della Federazione: degli accertamenti eseguiti
deve farsi menzione nel registro appositamente tenuto.
Ai sensi Art. 14, comma I dello Statuto il Collegio redige una
relazione da allegare ai bilancio preventivo e consuntivo nella
quale deve essere dato atto della regolarità della contabilità.
Le disposizioni del presente articolo disciplinano anche il
Collegio dei Revisori dei Conti distrettuale e di Sezione; gli
alti concernenti la contabilità del Distretto e della
Sezione devono essere tenuti presso le rispettive sedi.
ART.13
(Art.15 Statuto) - IL COLLEGIO DEI GARANTI E I RICORSI
Le componenti del Collegio debbono essere socie da almeno 6
anni ed avere ricoperto significativi ruoli direttivi nella
Federazione. Assume le funzioni di coordinatrice la componente
che ha ottenuto più voti nella tornata elettorale; a
quest'ultima va indirizzata tutta la corrispondenza relativa
all'attività del Collegio stesso presso la Sede nazionale
di Via Piemonte, 32 e i ricorsi che devono essere sempre inviati
mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento; ai fini
della tempestività del ricorso fa fede la data del timbro
postale apposta sul piego raccomandato.
Collegio decide:
a)
i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari assunti dagli
Organi di cui all'art.33 comma 3 dello Statuto; il ricorso deve
essere presentato dalla socia, a pena di decadenza, entro 30
giorni dalla notifica del provvedimento che ha irrogato la sanzione.
Il Collegio decide entro tre mesi dalla presentazione del ricorso,
dopo avere sentito e conosciuto le ragioni delle parti. La decisione
che conferma o annulla, in seconda istanza, la sanzione applicata
dall'Organo di cui all'art. 33 comma 3 dello Statuto, deve essere
comunicata alla socia, al Comitato di Presidenza Nazionale e
agli Organi interessati.
b)
i ricorsi avverso le delibere assunte dagli Organi di Sezione:
il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro
30 giorni dalla comunicazione della delibera, al corrispondente
Organismo Distrettuale, all'organo che la ha emessa nonché
all'eventuale controparte; questi possono presentare le proprie
controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica del ricorso.
Avverso la decisione assunta in primo grado dall'organo distrettuale
la socia - entro trenta giorni dalla relativa notifica può
ricorrere in secondo grado al Collegio delle Garanti che decide
nei successivi trenta giorni dopo avere acquisito il parere
non vincolante della Commissione legislazione; le decisioni
assunte devono essere trasmesse alla socia ricorrente, al Comitato
di presidenza nazionale e agli Organi interessati.
c)
i ricorsi avverso le delibere assunte dagli Organi distrettuali:
il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro
30 giorni dalla comunicazione della delibera al corrispondente
Organismo Nazionale (Comitato di Presidenza Nazionale o Consiglio
Nazionale ), all'Organo distrettuale che la ha emessa nonché
all'eventuale controparte; questi possono presentare le proprie
controdeduzioni entro I5 giorni dalla notifica del ricorso.
Avverso la decisione assunta in primo rado dall'organo
nazionale la socia - entro trenta giorni dalla relativa notifica
- può ricorrere in secondo grado al Collegio delle Garanti
che decide nei successivi trenta giorni dopo avere acquisito
il parere non vincolante della Commissione legislazione; le
decisioni assunte devono essere trasmesse alla socia ricorrente,
al Comitato di presidenza nazionale e agli Organi interessati.
d)
i ricorsi avverso le delibere assunte dagli Organi nazionali:
Il ricorso deve essere presentato a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla comunicazione della delibera, al Collegio
delle Garanti all'Organo nazionale che la ha emessa nonché
all'eventuale controparte; questi possono presentare le proprie
controdeduzioni entro IS giorni dalla notifica del ricorso.
Avverso la decisione assunta in primo grado dal Collegio delle
Garanti la socia può ricorrere in secondo grado all'Assemblea
Nazionale appositamente convocata; le decisioni assunte devono
essere trasmesse alla socia ricorrente, al Comitato di Presidenza
Nazionale e agli Organi interessati.
Il Collegio decide altresì in prima e unica istanza:
a)
sulle controversie nascenti dall'interpretazione del Nuovo Statuto,
segnalate dalle socie.
b)
sulle situazioni di conflitto che vengono segnalate dalle singole
socie e dai vari organismi sociali.
Il
Collegio in tali casi decide entro trenta giorni dalla segnalazione
delle controversie e dei conflitti dopo avere sentito conosciuto
le ragioni delle pani; le decisioni assunte devono essere trasmesse
alle socie interessate, al Comitato di Presidenza nazionale
e agli altri Organi interessati, Il Collegio ha facoltà
di acquisire il parere non vincolante della Commissione Legislazione.
In ogni caso i ricorsi devono essere decisi nel termine massimo
di tre mesi.
ART.14
(Artt. 16 e 17 Statuto) I DISTRETTI E GLI ORGANI DISTRETTUALI
I Distretti della FIDAPA sono sette: Distretto Nord Ovest, Distretto
Nord Est, Distretto Centro, Distretto Sardegna, Distretto Sud
Ovest, Distretto Sud Est, Distretto Sicilia.
a)
La Presidente Distrettuale rappresenta il Distretto, ha la firma
sociale, autorizza la Tesoriera per le spese fino a 2 milioni
di Lire, svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dallo
Statuto.
b)
Il Comitato di Presidenza Distrettuale, nel perseguimento dei
compiti statutari, il responsabile della corretta applicazione
dello Statuto nelle Sezioni di cui coordina l'attività
secondo le direttive nazionali, realizza i programmi distrettuali
stabilisce rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni
e le altre associazioni sui problemi del territorio. Valgono
per le altre cariche distrettuali le previsioni di cui all'art.5
del presente Regolamento.
ART.15
(Art. 18 Statuto) - IL CONSIGLIO DISTRETTUALE
Fanno
parte del Consiglio Distrettuale le Presidenti di Sezione o
le Past Presidenti uscenti secondo il seguente rapporto 3 fino
a 15 Sezioni, 4 oltre 15 Sezioni.
Le Consigliere del Distretto si occupano in particolare del
proselitismo anche interno alle Sezioni, curando la qualità
e la pluralità delle professioni, delle arti e degli
affari.
Le Consigliere del Distretto promuovono la presentazione di
pluricandidature per ogni carica elettiva in esecuzione della
normativa di cui all'Art.12 dello Statuto.
ART.16
(Art.19 Statuto) - LE ELEZIONI DEL DISTRETTO
Le elezioni distrettuali devono tenersi in data successiva a
quelle delle Sezioni del Distretto. La Commissione elettorale
è nominata dal Comitato di Presidenza distrettuale ed
è composta da due socie componenti della Commissione
Legislazione che rappresentino il comprensorio geografico del
Distretto.
La Commissione è presieduta dalla componente della Commissione
Legislazione per il Distretto in caso di impedimento o perché
candidata, il Comitato di Presidenza Distrettuale nomina un'altra
Presidente, scegliendola fra le Referenti di Sezione della Commissione
Legislazione nell'ambito del Distretto.
Valgono le disposizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
ART.
17 (Art.21 Statuto) - ORGANI LOCALI
La
Presidente di Sezione rappresenta la Sezione, ha la firma sociale,
autorizza la Tesoriera per le spese fino a un milione di Lire
svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dallo Statuto.
Valgono per le altre cariche di Sezione le previsioni di cui
all'art. 5 del presente Regolamento, se e in quanto compatibili
con la funzione svolta.
ART.18
(Art.28 Statuto) - L'ASSEMBLEA DI SEZIONE
Partecipano all'Assemblea di Sezione tutte le socie regolarmente
iscritte alla Sezione.
In caso di impedimento, la socia può delegare un'altra
socia della Sezione che, a sua volta, non può cumulare
più deleghe; tali deleghe, a pena di inammissibilità
devono pervenire alla Presidente prima dell'inizio dell'Assemblea,
devono recare la firma e la copia di un documento di riconoscimento
della socia delegante. L'Assemblea di Sezione è presieduta
di diritto dalla Presidente di Sezione la quale può conferire
tale funzione alla Vice Presidente o ad altra componente del
Comitato di Presidenza di Sezione le funzioni di Segretaria
sono svolte dalla Segretaria della Sezione o da altra componente
del CPS scelta dalla Presidente di Sezione. La Presidente dell'Assemblea
decide i tempi da assegnare ad ogni intervento e attribuisce
ad una delle socie presenti la funzione di controllare il rispetto
dei tempi assegnati.
Il bilancio della Sezione deve essere inviato alle Socie almeno
10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea; i contenuti
debbono essere esposti dalla Tesoriera all'Assemblea che lo
deve approvare. L'Assemblea delibera solo sulle materie indicate
nell'ordine del giorno; ogni socia può presentare prima
dell'inizio dell'assemblea una mozione per richiedere l'inserimento
di ulteriori argomenti nell'ordine del giorno. Possono essere
anche presentate mozioni d'ordine.
L'Assemblea approva o respinge la mozione; non potrà
comunque deliberare sull'argomento eventualmente inserito nell'ordine
del giorno. Prima dell'inizio dei lavori assembleari viene data
lettura del verbale dell'Assemblea precedente.
ART.19
(Art.29 Statuto) - LE CANDIDATURE PER LA SEZIONE
Le socie che intendono candidarsi per le cariche della Sezione
devono presentare al Comitato di Presidenza di Sezione per il
necessario esame, una dichiarazione in cui sia specificata la
carica per la quale si candidano accompagnata dal proprio curriculum
vitae; tale dichiarazione deve pervenire alla Sezione almeno
5 giorni prima della data fissata per le elezioni. Solo in assenza
di candidature presentate nei suddetto termine sono ammesse
candidature anche in apertura di Assemblea Prima
delle operazioni elettorali la Presidente di Sezione presenta
le candidate all'Assemblea dando letturadel
curriculum vitae di ognuna.
ART.20
(Art.29 Statuto) - LE ELEZIONI DELLA SEZIONE
Le elezioni della Sezione devono tenersi entro e non oltre il
30 giugno.
La Commissione elettorale è nominata dal Comitato di
Presidenza di Sezione, è composta, oltre che dalla Presidente,
da due socie con i compiti di cui al quarto comma. E' presieduta
dalla Corrispondente della Commissione Legislazione; in caso
di impedimento o perché candidata, la Commissione è
presieduta da un'altra socia scelta dal Comitato di Presidenza
di Sezione.
Assiste alle elezioni una componente del Consiglio Distrettuale,
a garanzia delle regolarità delle elezioni.
La Presidente della Commissione elettorale nomina due scrutatrici,
affidando a una di esse ilcompito di Segretaria.
La Commissione elettorale:
- procede alla verifica dei poteri: hanno diritto di voto le
socie che abbiano regolarmente effettuato il pagamento della
quota associativa entro il 31 marzo
- verifica l'identità delle elettrici;
- controlla la validità delle deleghe conferite dalle
socie impossibilitate a partecipare all'Assemblea, ai sensi
dell'art.18 secondo comma del presente regolamento;
- aggiorna la lista delle aventi diritto al voto, lista che
farà parte integrante del verbale delle elezioni;
- redige il verbale delle elezioni nell'apposito registro tenuto
dalla Segreteria di Sezione.
Il giorno delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali
stabilito dalla convocazione
dell'Assemblea di Sezione la Commissione elettorale assume i
pieni poteri fino alla proclamazione delle elette.
TITOLO
V - PATRIMONIO
AMMINISTRAZIONE E BILANCI
ART.21
(Art.30 Statuto) LE QUOTE, I LIBRI SOCIALI E LE SCRITTURE
Le
quote destinate ai Distretti per lo svolgimento delle attività
attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento sono calcolate
sull'ammontare delle quote di spettanza della Federazione, al
netto di quelle destinate alla Fondazione e alla B.P.W.
I Distretti composti da Sezioni inferiori a quindici non possono
impegnare il budget assegnato di oltre il 15%. I Comitati di
Presidenza Nazionali, Distrettuali e di Sezione, devono tenere
i seguenti registri:
- l'elenco delle socie nel quale devono essere indicati, a cura
della Segretaria, i dati anagrafici delle
socie e i versamenti delle quote annuali;
- il registro dei verbali nel quale deve essere riportato, in
maniera sintetica, a cura della Segretaria, il contenuto delle
riunioni del Comitato di Presidenza, del Consiglio e dell'Assemblea;
- il registro delle entrate e delle uscite
- il registro degli inventari nel quale devono essere annotati,
a cura delle Tesoriere Nazionale, Distrettuale e di Sezione
gli eventuali beni mobili posseduti dalla Federazione, dal Distretto
e dalla Sezione.
I Comitati di Presidenza Nazionale, Distrettuali e di Sezione
devono conservare in maniera ordinata per almeno 5 anni le fatture
e la documentazione contabile; la Tesoriera è responsabile
della custodia di tale documentazione. La segretaria è
responsabile della custodia della corrispondenza inviata e ricevuta
nel corso del proprio mandato. Tutti i Comitati di Presidenza
uscenti consegneranno ai nuovi oltre alla suddetta documentazione
anche copia delle circolari e delle note informative nazionali
e distrettuali ricevute nel corso del mandato.
La consegna della predetta documentazione ai nuovi Comitati
di Presidenza deve risultare da apposito verbale. Tutti i registri
dietro motivata richiesta, possono essere visionati dalle socie;
il registro dei verbali, in particolare, costituisce una fonte
di giudizio, in caso di controversie.
ART.22
(Art.32 Statuto)
Solo
per il primo anno di vigenza del nuovo Statuto il I termine
di trenta giorni previsto dall'Art.32 ultimo comma per l'invio
alle Sezioni del bilancio nazionale deve intendersi ordinatorio
e può subire oscillazioni a motivo dei tempi tecnici
occorrenti per l'acquisizione dei relativi documenti giustificativi
di spesa deve comunque pervenire alle Sezioni almeno 1O giorni
prima: la Tesoriera deve in tal caso motivare le cause del ritardo.
Per gli anni successivi, saranno tenute due Assemblee nazionali:
una per il rinnovo delle cariche sociali entro settembre, una
successiva per l'approvazione del bilancio nazionale.
ART.23
(art. 34 Statuto) - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
La Sezione è sciolta dal Comitato di Presidenza Nazionale,
sentito il Comitato di Presidenza Distrettuale, quando vengono
meno i requisiti richiesti dallo Statuto:
-
numero delle socie inferiore a 15;
- mancanza di qualunque attività;
- violazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento;
- mancato rinnovo delle cariche sociali;
Il
presente regolamento è stato ratificato il 24 novembre
2001.
|