IL NUOVO STATUTO DELLA FIDAPA


COSTITUZIONE E SEDE

ART.1 (Art.2 Statuto) - COSTITUZIONE DELLE SEZIONI

Una Sezione della FIDAPA può essere costituita quando vi siano almeno 15 aspiranti socie, residenti nello stesso Comune o comprensorio geografico preferibilmente su iniziativa di una o più socie di altra Sezione; quest'ultima diventa la Sezione Madrina, nella persona della sua Presidente pro tempore e della socia che si è attivata maggiormente per creare la nuova Sezione.
Nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono essere costituite più Sezioni, con criteri di suddivisione geografica del territorio, previa autorizzazione del Comitato di Presidenza Nazionale, su proposta del Comitato di Presidenza Distrettuale in tal caso ogni Sezione deve essere distinta da un proprio appellativo.
Le Sezioni che hanno sede nella stessa città sono tenute ad effettuare insieme almeno due riunioni del Comitato di Presidenza di Sezione una all'inizio dell'anno sociale per un'opportuna intesa nella programmazione delle attività ed una in chiusura per un bilancio dell'attività svolta.
Per una proficua attività concertata a favore dell'immagine della FIDAPA sono altresì tenute ad esaminare la possibilità di effettuare insieme:

- la cerimonia delle candele
- almeno una delle manifestazioni aperte all'esterno.

Il biennio di una Sezione costituita dopo il 31 marzo inizia il 10 ottobre dell'anno in corso; fino a tale data le Sezioni sono esentate dal versamento dei contributi associativi alla Cassa Nazionale e le socie non hanno diritto di voto.
La costituzione di una Sezione viene ratificata dal Comitato di Presidenza Nazionale con effetto dalla data di insediamento della Sezione stessa; in caso di mancata ratifica entro novanta giorni della sua costituzione la Sezione viene sciolta di diritto.
Alla prima "Cerimonia delle Candele" le Sezioni di nuova costituzione ricevono la Carta di Costituzione dalla Presidente Nazionale o da una sua delegata.
La FIDAPA può aderire alla WBPW anche attraverso i Distretti.

TITOLO III - LE SOCIE

ART.2 (Art.4 Statuto) Commissioni - Comitati - Gruppi di Lavoro

Le socie possono essere raggruppate in seno alla FIDAPA, secondo le particolari attività svolte, in gruppi di studio a carattere nazionale e locale. In particolare:

a) le Commissioni nazionali sono gruppi di studio che collaborano con gli Organi della Federazione per il migliore svolgimento dei temi e dell'attività della Federazione nazionale e internazionale; il Consiglio nazionale, su proposta del Consiglio Distrettuale, nomina con provvedimento motivato, la Responsabile nazionale e le Componenti , una per Distretto, in base alle competenze professionali.
Le Commissioni si riuniscono almeno una volta all'anno e, comunque, tutte le volte che la Responsabile lo ritenga opportuno. Il mandato ha durata biennale e non è ammessa una nuova nomina nella medesima carica. Le Responsabili di Commissione devono trasmettere una relazione annuale alla Segreteria Nazionale e comunicare in sede di Convegni e Congressi i risultati della loro attività. Tutte le Commissioni entro il 31 dicembre di ogni anno devono proporre al Comitato di
Presidenza Nazionale, temi, ricerche, convegni, seminari, rassegne, a carattere nazionale; il Comitato di Presidenza Nazionale, valutate le proposte, provvede a coordinare tali iniziative, per evitare sovrapposizioni di temi e coincidenze di date e delibera sull'eventuale realizzazione delle iniziative proposte; di esse devono essere tempestivamente informati i Distretti e le Sezioni interessate per le necessarie intese. L'organizzazione e il finanziamento delle manifestazioni saranno a carico del Distretto e della Sezione ospitante; il relativo bilancio, in cui dovranno essere indicati
eventuali contributi e sponsorizzazioni, deve essere redatto dalla Sezione organizzatrice e deve essere inviato alla Tesoriera Distrettuale e Nazionale. Il Comitato di Presidenza Nazionale può contribuire alle spese nella misura fissata dal Comitato stesso. Le Corrispondenti di Sezione delle Commissioni Nazionali vengono nominate dal Consiglio di Sezione, fra le Consigliere elette dall'Assemblea di Sezione; curano l'approfondimento degli argomenti trattati dalle Commissioni nazionali, le tematiche nazionali ed internazionali e si avvalgono della collaborazione di gruppi di
socie. Previe intese con le Responsabili nazionali, presentano al Consiglio di Sezione un programma annuale e forniscono una relazione finale sull'attività svolta, relazione da presentare anche all'Assemblea delle Socie dove gli argomenti ed i programmi sviluppati saranno oggetto di dibattito.

b) Le giurie dei concorsi e delle rassegne nazionali sono costituite da socie e ove ritenuto opportuno

- da persone esperte nello specifico settore - che non abbiano rapporti di parentela con le persone partecipanti; la Responsabile nazionale e la componente distrettuale della Commissione competente fanno parte di diritto di tali giurie.

c) Comitati ad hoc e gruppi di lavoro per svolgere compiti particolari con scadenza prefissata non superiore a due anni possono essere nominati dal Consiglio Nazionale, Distrettuale e di Sezione.

ART. 3 (Arti Statuto) - SOCIE ONORARIE

Sono Socie onorarie per tutti gli anni di permanenza nella Sezione di appartenenza, hanno tutti i diritti e i doveri delle altre socie ad eccezione del pagamento delle quote associative, fermo restando l'obbligo, a carico della Sezione del versamento del contributo alla Cassa Nazionale.

ART4 (Art.6 Statuto) - AMMISSIONE E DIMISSIONE DELLE SOCIE


Le Socie che intendono propone l'ammissione di una nuova socia debbono presentare richiesta scritta al Comitato di Presidenza di Sezione contenente i dati anagrafici dell'aspirante socia e un Curriculum vitae da conservarsi nell'archivio delta Sezione unitamente alla richiesta ed al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 sulla "privacy". Le Socie presentatrici sono garanti dell'idoneità associativa e delle qualità morali dell'aspirante socia, secondo requisiti indicati nell'art. 4 dello Statuto. L'Assemblea di Sezione deve essere informata tempestivamente dell'ammissione delle nuove socie attraverso l'ordine del giorno della riunione immediatamente successiva all'ammissione da parte del Comitato di Presidenza di Sezione; in tale riunione e nuove socie devono essere presentate all'Assemblea. La presentazione ufficiale delle nuove socie deve coincidere preferibilmente con la prima cerimonia delle candele. Le nuove socie, all'atto dell'ammissione, devono sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento. Fermo restando l'obbligo di pagare la quota associativa entro il 31 marzo di ciascun
anno è considerata dimissionaria la Socia che non provveda al pagamento della quota entro il trenta giugno. La socia che intende dimettersi deve darne avviso scritto al Comitato di Presidenza della Sezione di appartenenza entro il 31 dicembre dell'anno sociale in corso; trascorso tale termine, è
tenuta al pagamento della quota associativa, salvo quanto previsto dal comma precedente. A seguito delle dimissioni, il Comitato di Presidenza di Sezione delibera la decadenza della socia, con conseguente cancellazione dall'elenco delle socie. Le dimissioni possono essere ritirate dalla socia entro trenta giorni dalla loro presentazione e per una sola volta La Socia che chieda di essere
riammessa deve seguire la procedura di ammissione prevista per le nuove socie non possono essere riammesse le socie espulse dall'Associazione. Una socia può dimettersi dalla propria Sezione per iscriversi ad altra dello stesso comprensorio geografico previo motivato consenso dei due Comitati di Presidenza.

TITOLO IV - ORGANI DELLA FEDERAZIONE


ART. 5 (Artt. 7e 8 e 11 Statuto) Organi nazionali:

a) La Presidente Nazionale rappresenta la Federazione, ha la firma sociale, autorizza la Tesoriera per le spese fino a cinque milioni di Lire, svolgo tutte le funzioni e i compiti attribuiti dallo Statuto; è consegnataria di tutti gli atti della Federazione.

b) la Vice Presidente Nazionale cura e coordina lo svolgimento del tema nazionale, collabora con la Presidente Nazionale nelle attività che le sono proprie e la sostituisce nei casi di cui al successivo art. 6.

c) La Past Presidente Nazionale esprime la continuità dell'Associazione e conserva per tutto il periodo di permanenza nella FIDAPA il titolo di Past Presidente; cura e coordina l'attività di proselitismo e collabora con la Presidente Nazionale nei rapporti con le Autorità e Istituzioni nazionali. Cura altresì lo svolgimento del tema internazionale, compito che la Past Presidente può delegare alle responsabile della Commissione Rapporti con la Federazione Internazionale.

d) La Segretaria Nazionale: - trasmette alle Sezioni le comunicazioni che riguardano i programmi e le attività della Federazione Nazionale ed Internazionale; - comunica gli ordini del giorno delle Assemblee e dei Convegni nazionali; - redige i verbali delle riunioni del Comitato di Presidenza, del Consiglio e dell'Assemblea nazionale; - aggiorna gli schedari relativi ai quadri direttivi nazionali, distrettuali e delle Sezioni; - tiene costantemente aggiornato l'elenco delle socie; - tiene ordinata per ordine cronologico la raccolta delle circolari nazionali e internazionali;

e) La Tesoriera Nazionale: - provvede alle spesa previa autorizzazione della Presidente Nazionale fino a 5 milioni di Lire e del Comitato di Presidenza Nazionale oltre tale limite; - appronta i bilanci della Federazione o li sottopone al visto del Collegio dei revisori dei Conti e ne riferisce al Comitato di Presidenza Nazionale che provvede alla redazione definitiva per la successiva approvazione dell'Assemblea Nazionale; - è diretta responsabile della Cassa della Federazione; - tiene i rapporti con le tesoriere Distrettuali e di Sezione dalle quali riceve i bilanci approvali dalle rispettive Assemblee e vistati dai Revisori dei Conti. - cura l'adeguamento delle operazioni contabilialla normativa fiscale vigente.

f) IL Consiglio Nazionale Le Presidenti Distrettuali, facenti parte del Consiglio Nazionale, oltre alle competenze statutarie: - riferiscono sull'attività dei Distretti al fine di elaborarne la programmazione in maniera coordinata; - propongono le Responsabili e le componenti delle Commissioni, dei Comitati, dei Gruppi di lavoro e delle Giurie in rappresentanza del proprio Distretto; - assicurano i collegamenti e le informazioni tra il Comitato di presidenza Nazionale e le Sezioni del proprio Distretto.

ART.6 (Art. 9 Statuto) SOSTITUZIONI

Nel caso di assenza o impedimento temporaneo la Presidente Nazionale può farsi sostituire dalla Vice Presidente Nazionale, previa delega alla firma degli atti. Nel caso di dimissioni o impedimento permanente:
- la Presidente Nazionale è sostituita dalla Vice Presidente la quale svolge, per tutto il periodo della sostituzione, tutte le funzioni e i compiti della Presidente.
- la Vice Presidente, la Segretaria e la Tesoriera nazionali sono sostituite da una componente del Comitato di Presidenza scelta con delibera del Comitato stesso;
- le Presidenti distrettuali, facenti parte del Consiglio Nazionale sono sostituite dalle Vice Presidenti distrettuali del proprio Distretto. Le designate ricoprono la carica ad interim fino alla scadere del mandato; alla scadenza, potranno candidarsi per la medesima carica in quanto l'interim non costituisce anzianità. La Past Presidente nazionale non è sostituibile in caso di dimissioni o impedimento permanente delle componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio delle Garanti le stesse vengono sostituite dalle prime non elette o, in mancanza, mediante apposite elezioni da effettuarsi anche a mezzo postale nuove componenti rivestono la funzione di supplenti; valgono le previsioni per l'interim di cui al secondo comma nel caso in cui le sostituzioni e le elezioni avvengano dopo il primo anno sociale.
Nel caso di dimissioni di tre o più componenti del comitato di Presidenza Nazionale si procede a nuove elezioni, al fine di garantire l'attività della Federazione; vale in tal caso, qualora le elezioni avvengano dopo il primo anno sociale la regola dell'interim. Nel caso di dimissioni delle elette prima dell'inizio dell'anno sociale, si procede a nuove elezioni limitatamente alla carica rimasta scoperta. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli Organi Distrettuali e di Sezione.

ART.7 (Art. 11 Statuto) - CONVOCAZIONE E AUTOCONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

La partecipazione alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Nazionale deve essere personale; le Presidenti Distrettuali, in caso d'impedimento, sono sostituite dalle Vice Presidenti distrettuali ed in caso di impedimento di queste ultime, da altra componente del Comitato di Presidenza distrettuale. La richiesta di autoconvocazione straordinaria del Consiglio Nazionale, firmata da almeno un terzo delle componenti, deve essere inviata alla Presidente Nazionale.
La richiesta deve contenere l'ordine del giorno e il motivo della convocazione; la Presidente Nazionale, entro 1O giorni dalla richiesta, deve fissare la data della riunione. Le presenti disposizioni valgono anche per l'autoconvocazione straordinaria del Consiglio Distrettuale e diSezione.

ART.8 (Art. 12 Statuto) - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Partecipano all'Assemblea Nazionale le componenti del Consiglio Nazionale, le Presidenti di Sezione e le delegate delle Sezioni ai sensi dell'Art.2 comma 8 dello Statuto, secondo una lista redatta dalla Segretaria Nazionale che deve tener conto dei dati forniti dalla Tesoriera Nazionale in merito alla regolarità dei versamenti effettuati alla Cassa nazionale entro il 31 marzo. Ogni Sezione, al fine di assicurare la presenza all'Assemblea Nazionale delle proprie delegate, può contribuire alle relative spese - se previste nel bilancio preventivo, per un ammontare determinato con delibera dell'Assemblea di Sezione che si riunisce per l'elezione delle delegate stesse;
l'Assemblea di Sezione deve essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche sociali.
Ciascuna Sezione deve inviare alla Segreteria Nazionale l'elenco delle delegate e delle supplenti sottoscritto dalla Presidente; in tale elenco devono essere indicati gli estremi della delibera dell'assemblea che ha provveduto alla elezione delle delegate e delle supplenti in caso di impedimento della socia delegata, partecipa all'Assemblea la socia supplente. Non sono ammesse al voto le socie che non figurano in tale elenco.
In caso di impedimento, le componenti di diritto possono delegare un'altra socia della Sezione che non può cumulare più deleghe; tali deleghe, a pena di inammissibilità, devono pervenire alla Commissione di verifica dei poteri, almeno il giorno prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, anche a mezzo fax; devono recare la firma e la copia di un documento di riconoscimento della socia delegante.
L'Assemblea Nazionale è presieduta di diritto dalla Presidente Nazionale la quale può conferire tale funzione alla Vice Presidente o ad altra componente del CPN; le funzioni di Segretaria sono svolte dalla Segretaria Nazionale o da altra componente del CPN scelta dalla Presidente Nazionale. La Presidente dell'Assemblea decide i tempi da assegnare ad ogni intervento e attribuisce ad una delle socie presenti la funzione di controllare il rispetto dei tempi assegnati. Se vengono presentati all'approvazione dell'Assemblea provvedimenti articolati, possono essere proposti degli emendamenti e/o articoli aggiuntivi, firmati da almeno 30 socie aventi diritto di voto; gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi devono pervenire alla Presidente dell'Assemblea non oltre l'apertura dei lavori assembleari per il necessario esame.
La Presidente acquisisce sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi il parete non vincolante della Commissione Legislazione a tal fine la Presidente dell'Assemblea ha facoltà di sospendere i lavori assembleari. Prima della votazione di ciascun emendamento o articolo aggiuntivo la Presidente legge all'Assemblea il parere espresso dalla Commissione. Gli emendamenti sono votati prima dell'articolo a cui si riferiscono mentre gli articoli aggiuntivi sono votati dopo l'articolo a cui si riferiscono; qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti al voto prima gli emendamenti soppressivi poi - eventualmente - gli altri.
L'Assemblea delibera solo sulle materie indicate nell'ordine del giorno; ogni socia può presentare
prima dell'inizio dell'assemblea una mozione per richiedere l'inserimento di ulteriori argomenti nell'ordine del giorno. Possono essere anche presentate mozioni d'ordine.
L'Assemblea approva o respinge la mozione; non potrà comunque deliberare sull'argomento eventualmente inserito nell'ordine del giorno. Le disposizioni dei commi precedenti valgono anche
per l'Assemblea Distrettuale.

ART. 9 (Art. 12 Statuto) - LE CANDIDATURE


Le socie che intendano candidarsi per le cariche nazionali devono inviare alle Sezioni esistenti sul territorio nazionale una dichiarazione in cui sia specificata la carica per la quale intendono candidarsi accompagnata dal proprio curriculum vitae; copia di tale documentazione deve essere inviata alla Presidente Nazionale e alla Responsabile della Commissione legislazione nella sede nazionale sita in Via Piemonte, 32 00187- Roma.
Analoga procedura deve essere seguita per le candidature alle cariche distrettuali; in tal caso le dichiarazioni devono essere inviate alle Sezioni del Distretto.
Le Sezioni, previa delibera assembleare, inviano alla Presidente Nazionale ed alla Responsabile delta Commissione Legislazione al predetto indirizzo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il proprio consenso ad una candidata per ogni carica nazionale; i termini per tali adempimenti vengono stabiliti di volta in volta con circolare della Segreteria Nazionale. La Commissione legislazione, alla presenza della Presidente Nazionale, controlla la regolarità delle candidature e le relative segnalazioni, sulla base dei requisiti che devono essere posseduti dalle candidate e della percentuale di segnalazione richiesta dallo Statuto.
Gli esiti del controllo vengono comunicati alla Presidente Nazionale che redige l'elenco delle candidate; la Segreteria Nazionale lo invia alle Sezioni almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.
La Responsabile della Commissione Legislazione conserva la documentazione relativa alle candidature e la consegna alla Presidente Nazionale quando le operazioni di voto a livello distrettuale e Nazionale si sono concluse.

ART.10 (Art.12 Statuto) - LO STATUTO

Le elezioni nazionali devono tenersi successivamente a quelle distrettuali e di Sezione. La Commissione elettorale è formata da componenti della Commissione legislazione ed è presieduta dalla Responsabile delta Commissione stessa; in caso di impedimento o perché candidata, la Commissione è presieduta da un'altra componente delta Commissione Legislazione, scelta al suo interno.
La Presidente della Commissione elettorale nomina una Segretaria per le operazioni di verbalizzazione e due scrutatrici; la Commissione elettorale si insedia il primo giorno dei lavori del Congresso per procedere subito alla verifica dei poteri.
In base alla lista fornita dalla Segretaria nazionale:

a) verifica l'identità delle elettrici di cui all'Art.12 dello Statuto mediante produzione di idoneo documento di riconoscimento;

b) controlla la validità delle deleghe che devono essere conformi a quanto previsto dall'art.8 commi 4 e 5 del presente Regolamento;

c) aggiorna la lista delle delegate, divise per Sezione, lista che farà parte integrante del verbale delle elezioni

d) redige il verbale delle elezioni nell'apposito registro dei verbali tenuto dalla Segreteria nazionale; Il giorno delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali stabilito dalla convocazione dell'Assemblea Nazionale, la Commissione elettorale assume i pieni poteri fino alla proclamazione delle elette. Tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali deve essere conservata presso la Segreteria Nazionale fino a quando non è scaduto il tempo per la presentazione di eventuali
ricorsi elettorali ai sensi del successivo Art.11 e per tutto il tempo necessario al toro esame.

ART.11 (Art.12 Statuto) - RICORSI ELETTORALI


I ricorsi elettorali possono essere presentati per denunciare motivi di incompatibilità o di ineleggibilità:

a) motivo di incompatibilità è l'elezione di una socia che già ricopre una carica elettiva all'interno della Federazione o la carica di Presidente in altre associazioni aventi finalità simili

b) sono motivi di ineleggibilità:

- la mancanza dei requisiti richiesti per le candidature
- l'avere subito sanzioni disciplinari
- le irregolarità commesse in sede elettorale.

I ricorsi in materia elettorale devono essere presentati, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data delle elezioni - mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento - al Collegio delle Garanti che decide con delibera in prima e unica istanza entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, previo parere non vincolante della Commissione legislazione; ai fini della tempestività del ricorso fa fede la data del timbro postale sul piego raccomandato. La decisione va comunicata alla socia ricorrente e agli organismi interessati.

ART.12 (Art 14 Statuto) - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NAZIONALE


Le componenti del Collegio debbono essere socie da almeno 6 anni ed avere ricoperto significativi moli direttivi nella Federazione. Assume le funzioni di coordinatrice la componente che ha ottenuto più voti nella tornata elettorale; a quest'ultima va indirizzata tutta la corrispondenza relativa all'attività del Collegio stesso presso la Sede nazionale di Via Piemonte, 32.
I doveri del Collegio sindacale sono quelli previsti dall'Art.2403 del codice civile, in particolare:

a )controlla l'amministrazione del patrimonio della Federazione;
b) accerta la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
c) controlla la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili ed ai relativi documenti giustificativi.

A tal fine il collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno, prima dell'approvazione del bilancio consuntivo della Federazione; il Collegio può comunque effettuare in qualunque momento atti di ispezione e controllo della gestione contabile ivi compresa la verifica di cassa.
A tal fine il Collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno, prima dell'approvazione del bilancio consuntivo della Federazione; il Collegio può comunque effettuare in qualunque momento atti di ispezione e controllo della gestione contabile ivi A richiesta del Collegio, la Tesoriera deve mettere a disposizione tutti gli atti concernenti la contabilità relativa alla gestione della Federazione, atti che devono essere tenuti presso la sede nazionale della Federazione: degli accertamenti eseguiti deve farsi menzione nel registro appositamente tenuto.
Ai sensi Art. 14, comma I dello Statuto il Collegio redige una relazione da allegare ai bilancio preventivo e consuntivo nella quale deve essere dato atto della regolarità della contabilità. Le disposizioni del presente articolo disciplinano anche il Collegio dei Revisori dei Conti distrettuale e di Sezione; gli alti concernenti la contabilità del Distretto e della Sezione devono essere tenuti presso le rispettive sedi.

ART.13 (Art.15 Statuto) - IL COLLEGIO DEI GARANTI E I RICORSI


Le componenti del Collegio debbono essere socie da almeno 6 anni ed avere ricoperto significativi ruoli direttivi nella Federazione. Assume le funzioni di coordinatrice la componente che ha ottenuto più voti nella tornata elettorale; a quest'ultima va indirizzata tutta la corrispondenza relativa all'attività del Collegio stesso presso la Sede nazionale di Via Piemonte, 32 e i ricorsi che devono essere sempre inviati mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento; ai fini della tempestività del ricorso fa fede la data del timbro postale apposta sul piego raccomandato.
Collegio decide:

a) i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari assunti dagli Organi di cui all'art.33 comma 3 dello Statuto; il ricorso deve essere presentato dalla socia, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento che ha irrogato la sanzione. Il Collegio decide entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, dopo avere sentito e conosciuto le ragioni delle parti. La decisione che conferma o annulla, in seconda istanza, la sanzione applicata dall'Organo di cui all'art. 33 comma 3 dello Statuto, deve essere comunicata alla socia, al Comitato di Presidenza Nazionale e agli Organi interessati.

b) i ricorsi avverso le delibere assunte dagli Organi di Sezione: il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera, al corrispondente Organismo Distrettuale, all'organo che la ha emessa nonché all'eventuale controparte; questi possono presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica del ricorso. Avverso la decisione assunta in primo grado dall'organo distrettuale la socia - entro trenta giorni dalla relativa notifica può ricorrere in secondo grado al Collegio delle Garanti che decide nei successivi trenta giorni dopo avere acquisito il parere non vincolante della Commissione legislazione; le decisioni assunte devono essere trasmesse alla socia ricorrente, al Comitato di presidenza nazionale e agli Organi interessati.

c) i ricorsi avverso le delibere assunte dagli Organi distrettuali: il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera al corrispondente Organismo Nazionale (Comitato di Presidenza Nazionale o Consiglio Nazionale ), all'Organo distrettuale che la ha emessa nonché all'eventuale controparte; questi possono presentare le proprie controdeduzioni entro I5 giorni dalla notifica del ricorso. Avverso la decisione assunta in primo rado dall'organo
nazionale la socia - entro trenta giorni dalla relativa notifica - può ricorrere in secondo grado al Collegio delle Garanti che decide nei successivi trenta giorni dopo avere acquisito il parere non vincolante della Commissione legislazione; le decisioni assunte devono essere trasmesse alla socia ricorrente, al Comitato di presidenza nazionale e agli Organi interessati.

d) i ricorsi avverso le delibere assunte dagli Organi nazionali:
Il ricorso deve essere presentato a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera, al Collegio delle Garanti all'Organo nazionale che la ha emessa nonché all'eventuale controparte; questi possono presentare le proprie controdeduzioni entro IS giorni dalla notifica del ricorso.
Avverso la decisione assunta in primo grado dal Collegio delle Garanti la socia può ricorrere in secondo grado all'Assemblea Nazionale appositamente convocata; le decisioni assunte devono essere trasmesse alla socia ricorrente, al Comitato di Presidenza Nazionale e agli Organi interessati.
Il Collegio decide altresì in prima e unica istanza:

a) sulle controversie nascenti dall'interpretazione del Nuovo Statuto, segnalate dalle socie.

b) sulle situazioni di conflitto che vengono segnalate dalle singole socie e dai vari organismi sociali.

Il Collegio in tali casi decide entro trenta giorni dalla segnalazione delle controversie e dei conflitti dopo avere sentito conosciuto le ragioni delle pani; le decisioni assunte devono essere trasmesse alle socie interessate, al Comitato di Presidenza nazionale e agli altri Organi interessati, Il Collegio ha facoltà di acquisire il parere non vincolante della Commissione Legislazione.
In ogni caso i ricorsi devono essere decisi nel termine massimo di tre mesi.

ART.14 (Artt. 16 e 17 Statuto) I DISTRETTI E GLI ORGANI DISTRETTUALI


I Distretti della FIDAPA sono sette: Distretto Nord Ovest, Distretto Nord Est, Distretto Centro, Distretto Sardegna, Distretto Sud Ovest, Distretto Sud Est, Distretto Sicilia.

a) La Presidente Distrettuale rappresenta il Distretto, ha la firma sociale, autorizza la Tesoriera per le spese fino a 2 milioni di Lire, svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dallo Statuto.

b) Il Comitato di Presidenza Distrettuale, nel perseguimento dei compiti statutari, il responsabile della corretta applicazione dello Statuto nelle Sezioni di cui coordina l'attività secondo le direttive nazionali, realizza i programmi distrettuali stabilisce rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni e le altre associazioni sui problemi del territorio. Valgono per le altre cariche distrettuali le previsioni di cui all'art.5 del presente Regolamento.

ART.15 (Art. 18 Statuto) - IL CONSIGLIO DISTRETTUALE

Fanno parte del Consiglio Distrettuale le Presidenti di Sezione o le Past Presidenti uscenti secondo il seguente rapporto 3 fino a 15 Sezioni, 4 oltre 15 Sezioni.
Le Consigliere del Distretto si occupano in particolare del proselitismo anche interno alle Sezioni, curando la qualità e la pluralità delle professioni, delle arti e degli affari.
Le Consigliere del Distretto promuovono la presentazione di pluricandidature per ogni carica elettiva in esecuzione della normativa di cui all'Art.12 dello Statuto.

ART.16 (Art.19 Statuto) - LE ELEZIONI DEL DISTRETTO


Le elezioni distrettuali devono tenersi in data successiva a quelle delle Sezioni del Distretto. La Commissione elettorale è nominata dal Comitato di Presidenza distrettuale ed è composta da due socie componenti della Commissione Legislazione che rappresentino il comprensorio geografico del Distretto.
La Commissione è presieduta dalla componente della Commissione Legislazione per il Distretto in caso di impedimento o perché candidata, il Comitato di Presidenza Distrettuale nomina un'altra Presidente, scegliendola fra le Referenti di Sezione della Commissione Legislazione nell'ambito del Distretto.
Valgono le disposizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 17 (Art.21 Statuto) - ORGANI LOCALI

La Presidente di Sezione rappresenta la Sezione, ha la firma sociale, autorizza la Tesoriera per le spese fino a un milione di Lire svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dallo Statuto.
Valgono per le altre cariche di Sezione le previsioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, se e in quanto compatibili con la funzione svolta.

ART.18 (Art.28 Statuto) - L'ASSEMBLEA DI SEZIONE


Partecipano all'Assemblea di Sezione tutte le socie regolarmente iscritte alla Sezione.
In caso di impedimento, la socia può delegare un'altra socia della Sezione che, a sua volta, non può cumulare più deleghe; tali deleghe, a pena di inammissibilità devono pervenire alla Presidente prima dell'inizio dell'Assemblea, devono recare la firma e la copia di un documento di riconoscimento della socia delegante. L'Assemblea di Sezione è presieduta di diritto dalla Presidente di Sezione la quale può conferire tale funzione alla Vice Presidente o ad altra componente del Comitato di Presidenza di Sezione le funzioni di Segretaria sono svolte dalla Segretaria della Sezione o da altra componente del CPS scelta dalla Presidente di Sezione. La Presidente dell'Assemblea decide i tempi da assegnare ad ogni intervento e attribuisce ad una delle socie presenti la funzione di controllare il rispetto dei tempi assegnati.
Il bilancio della Sezione deve essere inviato alle Socie almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea; i contenuti debbono essere esposti dalla Tesoriera all'Assemblea che lo deve approvare. L'Assemblea delibera solo sulle materie indicate nell'ordine del giorno; ogni socia può presentare prima dell'inizio dell'assemblea una mozione per richiedere l'inserimento di ulteriori argomenti nell'ordine del giorno. Possono essere anche presentate mozioni d'ordine.
L'Assemblea approva o respinge la mozione; non potrà comunque deliberare sull'argomento eventualmente inserito nell'ordine del giorno. Prima dell'inizio dei lavori assembleari viene data lettura del verbale dell'Assemblea precedente.

ART.19 (Art.29 Statuto) - LE CANDIDATURE PER LA SEZIONE


Le socie che intendono candidarsi per le cariche della Sezione devono presentare al Comitato di Presidenza di Sezione per il necessario esame, una dichiarazione in cui sia specificata la carica per la quale si candidano accompagnata dal proprio curriculum vitae; tale dichiarazione deve pervenire alla Sezione almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni. Solo in assenza di candidature presentate nei suddetto termine sono ammesse candidature anche in apertura di Assemblea Prima
delle operazioni elettorali la Presidente di Sezione presenta le candidate all'Assemblea dando lettura
del curriculum vitae di ognuna.

ART.20 (Art.29 Statuto) - LE ELEZIONI DELLA SEZIONE


Le elezioni della Sezione devono tenersi entro e non oltre il 30 giugno.
La Commissione elettorale è nominata dal Comitato di Presidenza di Sezione, è composta, oltre che dalla Presidente, da due socie con i compiti di cui al quarto comma. E' presieduta dalla Corrispondente della Commissione Legislazione; in caso di impedimento o perché candidata, la Commissione è presieduta da un'altra socia scelta dal Comitato di Presidenza di Sezione.
Assiste alle elezioni una componente del Consiglio Distrettuale, a garanzia delle regolarità delle elezioni.
La Presidente della Commissione elettorale nomina due scrutatrici, affidando a una di esse ilcompito di Segretaria.
La Commissione elettorale:
- procede alla verifica dei poteri: hanno diritto di voto le socie che abbiano regolarmente effettuato il pagamento della quota associativa entro il 31 marzo
- verifica l'identità delle elettrici;
- controlla la validità delle deleghe conferite dalle socie impossibilitate a partecipare all'Assemblea, ai sensi dell'art.18 secondo comma del presente regolamento;
- aggiorna la lista delle aventi diritto al voto, lista che farà parte integrante del verbale delle elezioni;
- redige il verbale delle elezioni nell'apposito registro tenuto dalla Segreteria di Sezione.
Il giorno delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali stabilito dalla convocazione
dell'Assemblea di Sezione la Commissione elettorale assume i pieni poteri fino alla proclamazione delle elette.

TITOLO V - PATRIMONIO AMMINISTRAZIONE E BILANCI

ART.21 (Art.30 Statuto) LE QUOTE, I LIBRI SOCIALI E LE SCRITTURE

Le quote destinate ai Distretti per lo svolgimento delle attività attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento sono calcolate sull'ammontare delle quote di spettanza della Federazione, al netto di quelle destinate alla Fondazione e alla B.P.W.
I Distretti composti da Sezioni inferiori a quindici non possono impegnare il budget assegnato di oltre il 15%. I Comitati di Presidenza Nazionali, Distrettuali e di Sezione, devono tenere i seguenti registri:
- l'elenco delle socie nel quale devono essere indicati, a cura della Segretaria, i dati anagrafici delle
socie e i versamenti delle quote annuali;
- il registro dei verbali nel quale deve essere riportato, in maniera sintetica, a cura della Segretaria, il contenuto delle riunioni del Comitato di Presidenza, del Consiglio e dell'Assemblea;
- il registro delle entrate e delle uscite
- il registro degli inventari nel quale devono essere annotati, a cura delle Tesoriere Nazionale, Distrettuale e di Sezione gli eventuali beni mobili posseduti dalla Federazione, dal Distretto e dalla Sezione.
I Comitati di Presidenza Nazionale, Distrettuali e di Sezione devono conservare in maniera ordinata per almeno 5 anni le fatture e la documentazione contabile; la Tesoriera è responsabile della custodia di tale documentazione. La segretaria è responsabile della custodia della corrispondenza inviata e ricevuta nel corso del proprio mandato. Tutti i Comitati di Presidenza uscenti consegneranno ai nuovi oltre alla suddetta documentazione anche copia delle circolari e delle note informative nazionali e distrettuali ricevute nel corso del mandato.
La consegna della predetta documentazione ai nuovi Comitati di Presidenza deve risultare da apposito verbale. Tutti i registri dietro motivata richiesta, possono essere visionati dalle socie; il registro dei verbali, in particolare, costituisce una fonte di giudizio, in caso di controversie.

ART.22 (Art.32 Statuto)

Solo per il primo anno di vigenza del nuovo Statuto il I termine di trenta giorni previsto dall'Art.32 ultimo comma per l'invio alle Sezioni del bilancio nazionale deve intendersi ordinatorio e può subire oscillazioni a motivo dei tempi tecnici occorrenti per l'acquisizione dei relativi documenti giustificativi di spesa deve comunque pervenire alle Sezioni almeno 1O giorni prima: la Tesoriera deve in tal caso motivare le cause del ritardo. Per gli anni successivi, saranno tenute due Assemblee nazionali: una per il rinnovo delle cariche sociali entro settembre, una successiva per l'approvazione del bilancio nazionale.

ART.23 (art. 34 Statuto) - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE


La Sezione è sciolta dal Comitato di Presidenza Nazionale, sentito il Comitato di Presidenza Distrettuale, quando vengono meno i requisiti richiesti dallo Statuto:

- numero delle socie inferiore a 15;
- mancanza di qualunque attività;
- violazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento;
- mancato rinnovo delle cariche sociali;

Il presente regolamento è stato ratificato il 24 novembre 2001.

 

 

 

Home /Indice news

 

Anno sociale 2009-10

 

© 2007 FIDAPA di Noto